Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Consiglio fissa il numero delle commissioni legislative, la sfera di competenza ed il numero dei componenti delle stesse. La relativa deliberazione consiliare costituisce un allegato del presente regolamento.
(2) Nessun consigliere può essere nominato membro di più di due commissioni legislative.
(3) Il Presidente del consiglio ed i membri della Giunta non possono fare parte delle commissioni legislative. I membri della Giunta possono intervenire ai lavori delle stesse, nei limiti delle rispettive competenze o in rappresentanza della Giunta.