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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Nuove Linee di indirizzo operative e definizione del regime erogativo per l'attività di procreazione medicalmente assistita

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2. GLI ESAMI PRECONCEZIONALI

Prima di poter ricorrere alla procreazione assistita le coppie ricevono – nell’ambito di una specifica consulenza di carattere medico e psicosociale – informazioni dettagliate sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici della PMA e sulle relative conseguenze giuridiche per i genitori ed il nascituro.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio eseguite prima di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Provinciale fatto salvo l’eventuale pagamento della quota di compartecipazione da parte dei cittadini come disposta dalla normativa vigente.

Pertanto la visita per la consulenza ginecologica preconcezionale (cod. 89.01), gli accertamenti bioumorali propedeutico-diagnostici previsti per la donna e per il partner, il colloquio psicologico clinico di coppia (cod. 89.01) sono erogati in regime ambulatoriale e sono soggetti a compartecipazione alla spesa ove previsto.