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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Nuove Linee di indirizzo operative e definizione del regime erogativo per l'attività di procreazione medicalmente assistita

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1. LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Come stabilito nelle linee guida sulla procreazione medicalmente assistita (deliberazione della Giunta Provinciale n. 3351 del 12/09/2005 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 818 del 10/03/2008) gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie espressamente autorizzate.

Le strutture autorizzate devono possedere i requisiti previsti dall’accordo della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di data 11 novembre 2004 recante i requisiti strutturali, strumentali e di personale per l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita.

Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Brunico, come unica struttura sanitaria pubblica in Alto Adige, anche per la sua funzione di centro scientifico per la procreazione medicalmente assistita in Provincia Autonoma di Bolzano, come è previsto dalla delibera della Giunta Provinciale 2510/2001, vengono effettuate le tecniche del 2° e 3° livello.

Le tecniche di 1° livello vengono garantite invece anche in tutti i Comprensori della Provincia Autonoma di Bolzano e così le citate prestazioni vengono effettuate anche nelle strutture ospedaliere di Bolzano, Bressanone e Merano.

Nell’ambito dell’effettuazione delle tecniche di cui sopra devono essere assicurati i seguenti criteri qualitativi:

• numeri di gravidanze corrispondenti a linee guida internazionali;

• standards internazionali di laboratorio;

• assistenza competente dei pazienti;

• indicazioni corrette relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

• assistenza psicologica;

• contatto e collaborazione con centri all’avanguardia nel settore della procreazione medicalmente assistita;

• formazione costante del personale coinvolto:

• numero sufficiente di coppie assistite (almeno 200 - 250 all’anno) per interventi specializzati (tecniche di 2° e 3 ° livello).

Requisiti specifici:

1. Prima di poter ricorrere alla procreazione assistita le coppie ricevono – nell’ambito di una specifica consulenza di carattere medico e psicosociale – informazioni dettagliate sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici della PMA e sulle relative conseguenze giuridiche per i genitori ed il nascituro.

2. In ogni caso, un handicap motorio non rappresenta un motivo valido per il quale si possa escludere la maternità/paternità. Dalla consulenza deve solamente risultare chiaramente che la coppia sia in grado ad assumere i doveri di genitori per la gravidanza, la nascita, il mantenimento e l’educazione del bambino.

3. Prima della procreazione la coppia deve ricevere dettagliate informazioni sulle varie metodiche possibili. La volontà della coppia di accedere alle tecniche di PMA deve essere espressa per iscritto sotto forma di consenso informato (informed consent), che deve essere controfirmato dal medico responsabile.

4. Alla coppia interessata deve essere comunque prospettata anche la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, da prendersi seriamente in considerazione, quali l’adozione o l’accettazione della propria infertilità o sterilità.

5. Il ricorso alla procreazione assistita sarà consentito solo qualora, trascorso un dato periodo di tempo, si sia dimostrato impossibile rimuovere le cause impeditive della procreazione mediante terapie di tipo psicologico, psicosomatico o medico. Le moderne tecniche di procreazione medicalmente assistita si dovranno applicare secondo il principio di gradualità, a partire dai metodi meno invasivi.

6. La procreazione assistita viene praticata esclusivamente come terapia della sterilità.

7. Ponendo delle condizioni di ammissione alla moderna medicina procreativa non si cerca solo di garantire la libertà del singolo individuo ed il suo diritto ad ottenere prestazioni sanitarie e sociali, ma di creare le premesse ottimali per tutelare il nascituro. Per questo si intende riservare l’accesso alla PMA, alle coppie coniugate, nonché alle coppie eterosessuali, che da opportune verifiche, risultino essere stabilmente legate da convivenza. La procreazione assistita si può legittimare dal punto di vista bioetica solo se sia la donna che l’uomo hanno un’età biologica che consenta loro di assumersi in generale la piena responsabilità genitoriale ed educativa.

8. Ogni forma di surrogazione della madre, di prestito o affitto del corpo della donna non è eticamente sostenibile.

9. Con l’iperstimolazione ormonale sull’ovulazione (soprattutto in caso di inseminazione intrauterina – IUI) vi è un’elevata probabilità di gravidanze plurigemine; dato che in genere tali gravidanze sono il risultato di consulenze e terapie non sufficientemente qualificate, è necessario seguire e sorvegliare attentamente sia la terapia di stimolazione ormonale, che le moderne tecniche riproduttive adottate. Di conseguenza si deve prevedere anche una ridotta incidenza di gravidanze.

Per quanto riguarda l’attività privata chirurgica di Medicina della Riproduzione ed Endocrinologia, anche con riferimento alla legge statale n. 40/2004 e successive modifiche, si autorizzano alla stesura e prescrizione dei piani terapeutici, esclusivamente i direttori sanitari, che svolgono altresì l’attività di dirigente sanitario, con relativa disposizione dell’Assessore competente. L’accreditamento di una struttura privata invece è solamente possibile se l’attività di quest’ultima rientra nella programmazione sanitaria in tale campo.

Le tecniche di PMA sono attualmente classificate in tre diversi livelli in base alla loro complessità e al grado di invasività della tecnica.

TECNICHE DI 1° LIVELLO:

• iperstimolazione ovarica;

• inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

• induzione dell’ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;

• eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

TECNICHE DI 2° LIVELLO: (procedure eseguibili in anestesia locale e/o sedazione profonda):

• agoaspirazione follicoli;

• fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione (FIVET);

• iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);

• prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);

• eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);

• trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopia.

TECNICHE DI 3° LIVELLO: (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

• prelievo microchriurgico di gameti dal testicolo;

• prelievi degli ovociti per via laparoscopica;

• trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

• prelievo chirurgico di tessuti dell’ovaio e/o del testicolo per la crioconservazione.