1. Il/La Presidente provvede:
a) alla rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) a convocare e presiedere le sedute del Comitato di indirizzo e coordinamento e a stabilire l’ordine del giorno;
c) a proporre alla Giunta provinciale il programma triennale che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse ed il fabbisogno di personale dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale;
d) a stipulare la convenzione prevista all’articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, e a determinare le adesioni per gli utilizzatori /utilizzatori aderenti;
e) ad adottare i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla gestione amministrativa dell’Agenzia;
f) a fissare i criteri generali per l’attribuzione di incarichi ad esperte ed esperti, a stipulare i contratti e le convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;
g) ad ogni ulteriore adempimento al fine del buon andamento dell’Agenzia.
2. Il / la Presidente sceglie tra i membri del Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c) il/ la Vicepresidente, che collabora con il Presidente / la Presidente nello svolgimento dei suoi compiti ed in caso di assenza o impedimento lo/ la sostituisce nelle sue funzioni.
3. Il solo intervento del/della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del/della Presidente.