1. Gli organi dell’Agenzia sono:
a) il/la Presidente;
b) il Direttore/la Direttrice;
c) il Comitato di indirizzo e coordinamento;
d) il Revisore dei conti.
2. Il/La Presidente dell’Agenzia è nominato/nominata per una durata di cinque anni dalla Giunta provinciale, che ne determina altresì l’indennità, tenendo conto dell’alta competenza e professionalità richieste nella gestione dei procedimenti in materia di contratti pubblici.
3. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per cinque anni ed è scelto/scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell’Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di un/una dirigente, di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
4. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni, ed è composto, oltre che dal/dalla Presidente dell’Agenzia, che lo presiede, da un/una rappresentante
a) dell’Avvocatura della Provincia;
b) dell’Assessorato provinciale ai lavori pubblici ;
c) della Ripartizione Europa della Provincia;
e, da un/una rappresentante, se designato/designata,
d) delle associazioni degli imprenditori edili;
e) di altre associazioni imprenditoriali di categoria;
f) degli albi professionali;
g) dei consorzi di bonifica;
h) del Consorzio dei Comuni;
i) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;
j) dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.
6. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il Revisore è una persona nominata dalla Giunta provinciale per tre anni; può essere scelto tra i funzionari/le funzionarie della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio e può essere riconfermato.