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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Approvazione dello statuto, della convenzione e nomina degli organi (modificata con delibera n. 822 del 04.06.2012)

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Articolo 3
Articolazione e nomina degli organi

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

a) il/la Presidente;

b) il Direttore/la Direttrice;

c) il Comitato di indirizzo e coordinamento;

d) il Revisore dei conti.

2. Il/La Presidente dell’Agenzia è nominato/nominata per una durata di cinque anni dalla Giunta provinciale, che ne determina altresì l’indennità, tenendo conto dell’alta competenza e professionalità richieste nella gestione dei procedimenti in materia di contratti pubblici.

3. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per cinque anni ed è scelto/scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti istituzionali dell’Agenzia. I compiti e la posizione giuridica ed economica del Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di un/una dirigente, di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

4. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni, ed è composto, oltre che dal/dalla Presidente dell’Agenzia, che lo presiede, da un/una rappresentante

a) dell’Avvocatura della Provincia;

b) dell’Assessorato provinciale ai lavori pubblici ;

c) della Ripartizione Europa della Provincia;

e, da un/una rappresentante, se designato/designata,

d) delle associazioni degli imprenditori edili;

e) di altre associazioni imprenditoriali di categoria;

f) degli albi professionali;

g) dei consorzi di bonifica;

h) del Consorzio dei Comuni;

i) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

j) dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.

6. Ai componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il Revisore è una persona nominata dalla Giunta provinciale per tre anni; può essere scelto tra i funzionari/le funzionarie della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio e può essere riconfermato.