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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Approvazione dello statuto, della convenzione e nomina degli organi (modificata con delibera n. 822 del 04.06.2012)

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Articolo 4
Scioglimento e revoca degli organi

1. La Giunta provinciale può sciogliere o revocare gli organi, in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto o quando, per qualsiasi ragione, detti organi non siano in grado di funzionare; in caso di revoca o di scioglimento la Giunta provinciale nomina una persona in qualità di commissario per l’amministrazione straordinaria dell'Agenzia.

2. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento o dalla revoca degli organi.