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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche

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7. Misura del contributo

7.1. I contributi ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, 14, e successive modifiche, sono pari al 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. Qualora, tuttavia, nell’esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per la concessione dei contributi nella misura suddetta, l’ammontare dei contributi è ridotto proporzionalmente. Per la costruzione o l’acquisto di un impianto di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché per la attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse, il singolo contributo non può comunque superare l’importo massimo di 20.000,00 €.

7.2. I contributi per le spese correnti di cui al punto 7.1 non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l’ammontare dell’80 per cento dello stanziamento previsto sul capitolo del bilancio di previsione relativo alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.

7.3. Qualora la quota riservata per sussidi per il settore ittico e per i centri di recupero dell’avifauna autoctona non venga sfruttato interamente, l’ulteriore somma disponibile sul relativo capitolo del piano di gestione dell’esercizio finanziario di riferimento può essere concessa come contributo all’Associazione dei cacciatori, ma il relativo importo non può comunque superare il limite massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.