1. Le farmacie hanno diritto a una chiusura annuale per ferie per uno o più periodi fino a un massimo di trenta giorni di calendario.
2. Le chiusure per ferie sono comunicate telematicamente all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano e all’Ufficio provinciale competente almeno una settimana prima della chiusura stessa, applicando l’ufficio il principio del silenzio assenso.
3. La farmacia pubblicizza il periodo di chiusura per ferie esponendo un avviso ben visibile dall’esterno.