1. Può essere concesso un vantaggio economico, esclusivamente sotto forma di assegnazione, per il sostegno dell’attività annuale ordinaria di cui all’articolo 2, comma 1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni la cui attività è determinante per la vita culturale locale e alla cui governance si riconosce ampia fiducia.
2. Le assegnazioni possono essere concesse solo alle organizzazioni che hanno un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all’albo dei revisori, e che garantiscono:
a) una programmazione pluriennale,
b) stabilità organizzativa e di programmazione,
c) offrono garanzie di correttezza e trasparenza sulla base dell’esperienza pregressa.
3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali, per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione di missione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 9.
5. In caso di assegnazioni annuali l’intero importo dell’assegnazione viene liquidato dopo che è stato emesso il provvedimento di concessione.
6. In caso di assegnazioni pluriennali i singoli importi vengono liquidati di anno in anno in base al programma pluriennale approvato.
7. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organiz-zazione richiedente o quando non viene realizzato il programma approvato.