1. I vantaggi economici possono essere concessi a enti, fondazioni, associazioni e cooperative, di seguito denominati organizzazioni, che abbiano la sede o una struttura organizzativa e svolgano un’attività continuativa sul territorio provinciale.
2. Le organizzazioni devono:
a) essere senza scopo di lucro;
b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e rispondere a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
e) avere un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all'albo professionale.
3. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della Provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.