1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) “Fornitore di latte”, imprenditore agricolo con allevamento di ovi-caprini o bovini ad indirizzo lattiero, che consegna il latte regolarmente, ad un primo acquirente con sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano o nella Provincia autonoma di Trento;
b) “Venditore diretto”, imprenditore agricolo che detiene ovi-caprini o bovini per la produzione di latte, e che trasforma e commercializza latte o prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 2, numeri 6 e 7, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giungo 2014, di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato e possiede le relative autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme;
c) “animali ammissibili ai fini del calcolo dell’aiuto“, bovini, ovini e caprini da latte, che sia in data 01.06.2022 e che al momento della presentazione della domanda risultano nell’azienda zootecnica del/della richiedente;
d) “bovini da latte“, bovini che a partire dal 01.01.2021 hanno partorito almeno una volta; ai fini del calcolo dell’aiuto per un bovino vale un coefficiente di conversione pari ad una unità bovina adulta (UBA);
e) “ovini e caprini da latte”, animali femmine che al momento della presentazione della domanda hanno un’età di almeno 365 giorni; ai fini del calcolo dell’aiuto per un ovino o un caprino vale un coefficiente di conversione pari a 0,15 UBA;
f) “BDR”, banca dati veterinaria regionale (secondo il manuale APIA).
g) „carico di bestiame massimo”, carico di bestiame medio massimo, come stabilito nella tabella 1 dei criteri vigenti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole approvati con propria delibera n. 917 del 26.10.2021. Il calcolo del carico di bestiame medio annuo si effettua al 1° giugno 2022 applicando le disposizioni del manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole nella versione vigente e in base ai dati presenti nell’anagrafe provinciale. Si applica una tolleranza di 0,1 UBA per ettaro di superficie foraggera.