1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) per le iniziative per le quali è previsto un massimale in termini di spesa ammissibile, calcolato in base alla superficie foraggera attualmente disponibile e al numero di UBA ammesse, tale spesa massima ammissibile può essere riconosciuta una sola volta nell’arco di 20 anni. La misura massima delle spese ammissibili può essere esaurita anche presentando domande di aiuto che si susseguono nel tempo; in questi casi si provvede a rivalutare gli aiuti precedentemente concessi sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
b) il numero massimo di UBA per il quale può essere dimensionata una costruzione per il ricovero di bestiame risulta dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3. In caso di superamento di tale numero massimo di UBA, l’intera opera edile non potrà più essere incentivata. Per la stessa opera si può fruire di un solo aiuto nell’arco di 20 anni;
c) si prescinde dal rispetto del periodo ventennale nei seguenti casi:
1) conversione di stalle esistenti a stalle a stabulazione libera, se sono trascorsi almeno cinque anni dall’ultima incentivazione;
2) passaggio al sistema di produzione biologica, se sono trascorsi almeno cinque anni dall’ultima incentivazione;
3) danni causati da incendio o da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, che vengono realizzate da aziende ad indirizzo produttivo misto, possono essere incentivate nella misura prevista per le superfici foraggere esistenti, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), riguardanti la superficie minima coltivata a prato, ad arativo o a superficie foraggera avvicendata.
2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono richiesti ulteriori requisiti specifici:
a) le iniziative sono ammesse ad aiuto, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b) del presente comma, esclusivamente per le specie bovina, ovina e caprina nonché per i cavalli da allevamento iscritti nei libri genealogici. Vengono inoltre incentivati fino a tre cavalli non iscritti nei libri genealogici, purché non si tratti della specie prevalente tenuta in azienda;
b) sono previsti aiuti fino al raggiungimento di un totale di 100 posti per l’ingrasso, o di 20 scrofe nel caso di allevamento di suini, o di 1000 avicoli da ingrasso per azienda. Se il progetto prevede l’allevamento prevalente di tali specie, è prescritto lo standard minimo strutturale previsto per l’agricoltura biologica;
c) le iniziative riguardanti l’area della stalla possono essere incentivate solo se si rispettano i requisiti previsti per il benessere e la tutela degli animali. A tale scopo, contestualmente alla domanda di aiuto le aziende con più di 10 UBA devono presentare un parere di un’organizzazione di consulenza riconosciuta nel settore. Inoltre, a corredo della domanda di liquidazione finale deve essere presentata anche una attestazione comprovante l’attuazione delle misure previste per il rispetto delle prescrizioni relative al benessere e alla tutela degli animali. Per la costruzione di stalle con una capienza fino a 10 UBA, l’attestazione può essere redatta da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura determina i requisiti specifici per il benessere e la tutela degli animali, le misure minime da adottare a tal fine, nonché i criteri per la selezione dei liberi professionisti abilitati;
d) la costruzione di nuove stalle è ammessa ad aiuto esclusivamente se esse prevedono la stabulazione libera. Le iniziative edili riguardanti stalle esistenti a stabulazione fissa con spese ammissibili superiori al 50 per cento della spesa massima ammissibile ai sensi dell’articolo 9, comma 2, possono essere prese in considerazione solo se nel parere di cui alla lettera c) del presente comma è stato espressamente accertato che non è possibile o non è opportuno realizzare stalle a stabulazione libera;
e) i depositi per liquiletame e liquame sono ammessi ad aiuto esclusivamente se realizzati in forma chiusa.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) queste iniziative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole, sono ammesse ad aiuto solo per le imprese agricole con 40 o più punti di svantaggio;
b) le aziende a indirizzo produttivo misto devono rispettare le superfici minime di cui al all’articolo 7, comma 1; possono essere incentivate solo iniziative su superfici praticole e foraggere avvicendate, nonché iniziative riguardanti muri di sostegno per superfici viticole;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano i punti di svantaggio e le iniziative devono interessare prevalentemente superfici praticole e foraggere avvicendate.
4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 3, 4 e 5, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere ammesse ad aiuto solo se al momento della presentazione della domanda si può comprovare di aver frequentato con profitto un corso base per apicoltori o di aver esercitato l’attività apistica per almeno tre anni. Per il finanziamento delle iniziative edili di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 1), 2) e 3), è inoltre necessario avere registrato e detenuto almeno 10 colonie di api negli ultimi due anni. L'attività di apicoltore e il numero di colonie d'api vengono controllati consultando la Banca Dati Apistica Nazionale;
b) beneficiari delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 2), sono associazioni di apicoltori che rappresentano almeno il 40 per cento delle imprese attive nel settore dell’apicoltura a livello provinciale;
c) per fruire degli aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), e all’articolo 4, commi 4 e 5, è necessario che siano trascorsi almeno 15 anni dalla concessione degli ultimi incentivi ottenuti per la stessa iniziativa, esclusi i casi d’incendio o di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Il lasso temporale di 15 anni si riferisce, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, al singolo tipo di macchinario e, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 1), e all’articolo 4, comma 5, all’importo massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5. Per gli aiuti per falciatrici di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), il suddetto lasso temporale è ridotto a 10 anni;
d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettere da a) a d), che vengono realizzate da aziende ad indirizzo produttivo misto, possono essere incentivate nella misura prevista per le superfici foraggere esistenti, a condizione che si rispettino i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), riguardanti la superficie minima coltivata a prato, ad arativo o a superficie foraggera avvicendata.
e) ai fini della concessione di un aiuto:
1) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), l’impresa agricola deve coltivare almeno 2,0 ettari di prato o prato avvicendato e avere almeno 40 punti di svantaggio;
2) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), la spesa massima ammissibile non può superare 40.000 euro, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 9, comma 1;
3) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera d), in caso di macchinari aggiuntivi per il riscaldamento dell’aria si presuppone l’impiego esclusivo di energia rinnovabile;
4) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettera e), l’impresa agricola deve coltivare almeno 4,0 ettari di prato o superficie foraggera avvicendata.
5. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cui possono essere erogati gli aiuti non si applicano i requisiti di cui all’articolo 7, commi da 1 a 5; per la concessione di aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, l’importo minimo di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), deve riferirsi allo stesso evento che ha causato danni in un’area geografica adiacente.