1. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di vantaggi economici e stabilisce i programmi di attività, degli acquisti e dei lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, sulla base delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti e delle aspettative della collettività. L’ufficio provinciale competente tiene conto dei risultati pregressi raggiunti dalle organizzazioni richiedenti e delle disponibilità nel bilancio provinciale.
2. I programmi di spesa devono essere riconducibili alle finalità statutarie del dell’organizzazione richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste formative in ambito linguistico emerse sul territorio.
3. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:
a) TITOLO 1 – Attività per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere:
1) corsi di tedesco o di lingue straniere con almeno 30 unità di lezione, della durata minima di 45 minuti, e 8 partecipanti che abbiano versato la relativa quota di iscrizione.
In casi particolari, per corsi nella periferia provinciale o corsi di livello linguistico più elevato possono essere finanziate iniziative con un numero inferiore di partecipanti. Le domande devono essere motivate dal richiedente e approvate dall’ufficio provinciale competente.
I giovani al di sotto dei 16 anni sono considerati partecipanti ai corsi di cui al presente punto solamente se questi si svolgono nel periodo di interruzione scolastica estiva.
I compensi dei/delle docenti e i rimborsi per le relative spese di viaggio sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale. Eventuali spese strettamente attinenti allo svolgimento dei corsi (quali ad esempio i costi delle aule, del materiale di cancelleria e didattico e simili) sono riconosciute nella misura massima del 30% del compenso dei/delle docenti,
2) pubblicazioni, materiali didattici, realizzazioni audiovisive, nonché elaborati in tema di bilinguismo, se non finanziate con altri fondi provinciali,
3) progetti, incontri, convegni, seminari, manifestazioni. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatori e relatrici sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale,
4) rappresentazioni cinematografiche, teatrali e realizzazione di video, se funzionali a un più ampio progetto di promozione linguistica,
5) altre iniziative preventivamente concordate che rispondano agli obiettivi delle leggi di riferimento e dei presenti criteri;
b) TITOLO 2 – Personale e gestione:
1) personale non già finanziato ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche:
1.1) personale dipendente (stipendi, trattamento di fine rapporto e oneri riflessi)
1.2) lavoratori e lavoratrici autonomi (compensi e oneri riflessi)
1.3) missioni e rimborsi spese
1.4) formazione e aggiornamento. Non sono ammessi a finanziamento corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria o corsi di formazione professionale.
Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.
Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.
I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatori e relatrici sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale,
2) gestione: locazioni, riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, spese postali, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, spese di pubblicità e promozione, materiale di cancelleria, piccola manutenzione e altre spese di gestione e conduzione;
c) TITOLO 3 – Acquisto di attrezzature e arredi e altri investimenti:
1) acquisto di attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell’attività di promozione linguistica,
2) investimenti per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture destinate allo svolgimento di attività di promozione linguistica, secondo i seguenti criteri di priorità:
2.1) ultimazione di interventi che prevedono diverse e autonome fasi di sviluppo o interventi urgenti
2.2) lavori di manutenzione e di ristrutturazione
2.3) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.
I provvedimenti di concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di strutture indicano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente.
Il richiedente il contributo per beni immobili deve garantire che la struttura finanziata sia utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di promozione linguistica. Ciò avviene, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.
Per quanto riguarda gli investimenti di minore entità (attrezzature, arredi, ecc.) viene posto un vincolo per l’utilizzo dei beni finanziati in un rapporto adeguato al finanziamento ricevuto.
4. Le spese di cui ai TITOLI 2 e 3 sono riconosciute, rispettivamente ai sensi della legge provinciale n. 18/1988, e successive modifiche, o della legge provinciale n. 5/1987, e successive modifiche, solo se il richiedente svolge prevalentemente attività di promozione del bilinguismo o attività di incentivazione delle lingue straniere. A tal fine il richiedente deve dichiarare l’attività prevalente, individuata in base alla maggioranza relativa dei costi totali.