1. Ai fini dei presenti criteri si intendono per:
a) “progetti”, tutti i progetti, le misure, le manifestazioni e le altre iniziative negli ambiti e per le finalità di cui agli articoli 1 e 3;
b) “organizzazioni femminili”, le organizzazioni composte per almeno l’80 per cento da donne, che sostengono gli interessi e le istanze delle donne;
c) “gruppi e iniziative di donne”, i raggruppamenti di almeno cinque persone - in maggioranza donne - che perseguono obiettivi corrispondenti alle finalità dei presenti criteri. Essi non devono rispondere a requisiti formali, quali atto costitutivo e statuto, nominano una persona in qualità di responsabile del progetto. Il progetto deve rivolgersi ad un vasto pubblico e non limitarsi pertanto al gruppo o all’iniziativa di donne che lo realizza;
d) “beneficiarie”, le organizzazioni femminili, i gruppi di donne, le strutture e gli enti privati che possono beneficiare dei contributi;
e) “le richiedenti”, le organizzazioni femminili, i gruppi di donne, le strutture e gli enti privati che presentano domanda di contributo.