1. Il progetto deve essere finanziato in parte anche dalla richiedente con l’apporto di risorse finanziarie, beni o altre prestazioni quantificabili.
2. Il contributo proprio può consistere in:
a) entrate dirette come quote associative, offerte e sponsorizzazioni e altri mezzi propri messi a disposizione dalla richiedente;
b) sovvenzioni di altri enti pubblici, ad esclusione dei contributi concessi da altre strutture della Provincia che non possono rientrare nel contributo proprio;
c) attività di volontariato; in tal caso si devono indicare il numero di persone che prestano l’attività e gli importi orari o giornalieri calcolati.
3. Ingressi, quote di partecipazione ed entrate derivanti dalla vendita di libri non possono essere dichiarati come contributo proprio.
4. Almeno il 30 per cento dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto, ossia delle spese ammesse, deve essere costituito da contributi propri. Almeno il 20 per cento della somma complessivamente ammessa deve essere costituita da mezzi finanziari.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento del progetto, è possibile rendicontare una quota massima del 25 per cento della spesa ammessa con le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche.
6. Se la richiedente attesta con dichiarazione sostitutiva che una parte della realizzazione del progetto è avvenuta mediante la prestazione di attività di volontario, deve indicare esattamente la tipologia e l’entità dell’attività e il numero delle ore di lavoro prestate. Per un’ora di attività di volontariato è riconosciuto un compenso di 20,00 euro. Tale importo orario può essere aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT. Per comprovare l’attività di volontariato svolta come contributo proprio nell’ambito del progetto finanziato, la richiedente deve tenere un registro con le ore effettivamente prestate, controfirmato dalle singole volontarie e dai singoli volontari; tale registro va allegato al rendiconto.
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte la persona che presta tale attività.
8. Le ore spese per partecipare alle sedute degli organi istituzionali delle beneficiarie non vengono riconosciute come attività di volontariato.
9. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per la persona che la presta.