1. Il rendiconto è composto dalla seguente documentazione, che deve essere firmata dalla o dal rappresentante legale:
a) attestazione dell’avvenuto svolgimento dell’intero progetto e delle spese complessive effettivamente sostenute;
b) elenco delle spese relative all’intero progetto, redatto sul modello predisposto dal Servizio donna;
c) fatture originali quietanzate dell’ammontare del contributo concesso e originali dei documenti di spesa con relative fotocopie, nel caso in cui gli originali, una volta controllati, debbano essere restituiti alla richiedente. Vengono riconosciuti solo documenti di spesa emessi dopo la data di presentazione della domanda di contributo;
d) in caso di attività di volontariato: registro con le ore effettivamente prestate ai sensi dell’articolo 16, comma 6;
e) attestazione dell’ammontare dei contributi concessi da altre istituzioni; se disponibile, va consegnata anche una copia del relativo atto di concessione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c);
f) relazione finale sul progetto.
2. Il Servizio donna può richiedere inoltre qualsiasi documentazione che ritiene necessaria per la liquidazione del contributo.
3. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, intestati al soggetto beneficiario e devono riferirsi al progetto.
4. Il rendiconto deve essere presentato al Servizio donna entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
5. Per gravi e documentati motivi, la direttrice o il direttore di ripartizione competente può concedere, su richiesta, una proroga del termine di cui al comma 4 fino al massimo di un anno; la richiesta di proroga va inviata per iscritto al Servizio donna tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), oppure va consegnata personalmente. Decorso inutilmente il termine di proroga, il contributo è revocato.