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1. Il periodo vendemmiale per la campagna 2016/2017 inizia il 1° agosto e termina il 30 novembre 2016.
2. Tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2016 per le uve destinate alla preparazione dei vini di cui al successivo punto 5.
3. Il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, per la campagna 2016/2017, ha inizio il 1° agosto e termina il 31 dicembre 2016. Al di fuori di questo periodo è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione.
4. Sono esentati dal divieto di cui al punto 3 le fermentazioni effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini frizzanti.
5. Sono esentati dal divieto di cui al punto 3 le fermentazioni per la preparazione tradizionale dei vini ottenuti da uve stramature, da uve appassite come definiti dall’allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei vini aventi diritto alla menzione “vendemmia tardiva”, la cui fermentazione può essere effettuata fino al 30 aprile 2017.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.