...omissis...
1) di revocare la deliberazione di Giunta provinciale 2 maggio 1994, nr. 2419, “ L.P. 13/12/1991, n. 33, articolo 18 – Determinazione dei minimali di garanzia riguardanti l’assicurazione per guide alpine, aspiranti guida nonché scuole di alpinismo”.
2) di stabilire i minimali di garanzia riguardanti l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 18, comma 1, della legge, come segue:
a) 1.000.000,00 euro per le guide alpine e gli aspiranti guida e per gli accompagnatori di media montagna;
b) 2.000.000,00 euro per le scuole di alpinismo.
3) di stabilire i minimali di garanzia riguardanti l’assicurazione infortuni di cui all’articolo 18, comma 1, come segue:
a) 25.000,00 euro in caso di morte;
b) 25.000,00 euro per invalidità.
4) I minimali di garanzia di cui ai punti 2) e 3) trovano applicazione a partire dalla scadenza dei contratti di assicurazione in corso oppure dal 01/01/2017 in caso di prima stipula del contratto di assicurazione.