1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la struttura organizzativa competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei progetti agevolati.
2. I controlli a campione sono eseguiti dal personale interno o da esperte ed esperti esterni.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno sono estratti a sorte i progetti già conclusi da sottoporre a controllo.
4. Il sorteggio è effettuato da una commissione composta da tre persone, di cui due appartenenti alla struttura organizzativa competente per la liquidazione dei contributi e una facente parte della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne.
5. Nei controlli a campione si verificano:
a) il regolare svolgimento del progetto;
b) la regolarità della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e alle prestazioni eseguite nonché la relativa conformità a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva.
6. Gli uffici competenti possono effettuare sopralluoghi e, se ritenuto necessario, la direttrice o il direttore di ripartizione competente può ordinare ulteriori controlli da parte del Servizio donna.