(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole: “da pubblicarsi nell’albo online della Provincia”, nonché dopo le parole: “dell’assistenza,” sono inserite le parole: “del sostegno della famiglia,” e dopo la parola: “sport,” sono inserite le parole: “dell’edilizia abitativa agevolata, nonché”.
(2) Dopo il comma 2/ter dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/quater Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi.”