(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“1. Qualora una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l’aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, dopo la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento modificativo è pubblicato, per informazione, per 60 giorni consecutivi all’albo online di cui all’articolo 28, con, in calce, la nuova versione integrale della disposizione, nella quale sono evidenziate con caratteri diversi le modifiche introdotte.
2. Se una legge ovvero un altro atto normativo contiene rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione sull’albo online, unitamente all’atto normativo, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio.”