(1) Dopo l’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/ter (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all’attività amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati.
2. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative per conto degli enti di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.”