(1) L’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11/bis.
2. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.
3. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell’albo online della Provincia.”