(1) La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Valutazioni tecniche”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:
“2/bis Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici.”