(1) L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)
1. L’amministrazione provvede alla comunicazione degli atti amministravi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.
2. Qualora il cittadino abbia indicato all’amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o un altro domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a lui indirizzati avviene esclusivamente per questo tramite.
3. In mancanza di una delle indicazioni di cui al comma 2, al cittadino è inviata, con posta ordinaria, una copia cartacea del documento informatico originale. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell’atto amministrativo, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La comunicazione di atti amministrativi a imprese e professionisti avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
5. Per gli altri soggetti privati, per i quali la legge non prescrive una specifica modalità di trasmissione elettronica di atti amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene ai sensi del comma 3.
6. Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta.”