(1) La rubrica e i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi)
1. Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l’organo richiedente procede indipendentemente dalla sua acquisizione.”
(2) Al comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.”