(1) La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Comunicazione di avvio del procedimento“.
(2) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.”
(3) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):
“e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte.”
(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:
“3/bis La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento.”