1. Indennità per l’imposizione di servitù per condotte interrate ed il posizionamento di pozzi di ispezione
L’indennità per l’imposizione di una servitù per condotte interrate è calcolata come percentuale sul valore dei terreni non edificabili. Il valore dei terreni è determinato ai sensi degli articoli 7/quater e 13 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. L’indennità da corrispondere è così determinata:
a) indennità per condotte interrate (canalizzazione, cavidotto, acquedotto, metanodotto, ecc.), tenendo conto dell’aggravio per il terreno: 15% – 25% del valore del terreno;
b) indennità per la superficie occupata dai pozzi di ispezione: valore del terreno moltiplicato per 4.
In caso di servitù in boschi d’alto fusto, in aggiunta all’indennità di cui alla lettera a), è previsto l’indennizzo per lucro cessante.
2. Indennità per l’imposizione di servitù di elettrodotto aereo
L’indennità per l’imposizione di una servitù di elettrodotto aereo è commisurata:
a) al valore determinato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate ove occorra da un’adeguata zona di rispetto;
b) ad un quarto del valore determinato ai sensi della lettera a) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurata lungo il suo asse;
c) ad un ventesimo del valore determinato ai sensi della lettera a) per la fascia di proiezione dell’elettrodotto, detratte le aree considerate alle lettere a) e b).
In caso di servitù in boschi d’alto fusto, in aggiunta all’indennità di cui alle lettere b) e c), è previsto l’indennizzo per lucro cessante.