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Normativa provinciale
Lavori pubblici, servizi e forniture
Espropriazioni per causa pubblica utilità
Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
1)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.
CAPO I
Disposizioni generali
CAPO II
Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone
CAPO III
Restituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità
CAPO IV
Occupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche
CAPO V
Occupazioni d'urgenza
Art. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Caricamento in corso
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Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
a) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Disposizioni generali
Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone
Restituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità
Occupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche
Occupazioni d'urgenza
Art. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)
Disposizioni transitorie e finali
c) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico