L’art. 15 del Contratto di comparto per il personale docente provinciale del 27.6.2013 regola la liquidazione delle ore straordinarie ed aggiuntive.
L’art. 19 del Contratto di comparto per il per il personale docente provinciale del 27.6.2013 regola l’attivitá di esame.
Ai sensi dell’art. 7 del Contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009 la Giunta provinciale stabilisce annualmente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, in base alle motivate richieste delle singole strutture organizzative e nel rispetto dei fondi stanziati in bilancio, il contingente complessivo delle ore straordinarie liquidabili.
I criteri(1) relativi alla delibera delle ore straordinarie sono stati comunicati ai direttori di Dipartimento e di Area.
In merito alle richieste pervenute ci fu un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 0.07.2015.
I mezzi per le ore straordinarie liquidabili devono essere previsti in bilancio.
La riduzione temporanea del compenso per lavoro straordinario (art. 2 dell’accordo dd. 28.08.2013) è stata prorogata con delibera della Giunta Provinciale n. 275 del 10.03.2015 e vale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
La Giunta Provinciale
delibera
sulla base delle suesposte considerazioni del relatore, che vengono condivise, a voti unanimi legalmente espressi:
1. Per l’anno scolastico 2015/2016 viene autorizzata la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuite per il contingente complessivo, indicato nella tabella allegata.
Il contingente complessivo viene assegnato alle singole strutture dirigenziali nella misura ivi indicata.
Per i primi tre mesi dell’anno scolastico 2016/2017 la prestazione di lavoro straordinario é autorizzata nella misura di un quarto del contingente pagabile assegnato ed approvato per l’anno scolastico 2015/2016.
2. La/il dirigente della Ripartizione Personale è autorizzato, previo accordo con il gruppo di lavoro risorse, a fare spostamenti tra le varie posizioni dei singoli contingenti di cui in allegato, su proposta dei competenti dirigenti, compreso il settore amministrativo, nei limiti della spesa complessiva prevista.
3. La liquidazione delle ore aggiuntive è riferita al periodo di incarico concordato con l’insegnante, nei limiti del contingente stabilito con la presente delibera (di regola dal 1.9. – inizio dell’attivitá – fino alla fine del periodo formativo). In caso di assenza dal servizio le ore aggiuntive possono essere assegnate a supplenti con liquidazione a carico del fondo di riserva.
Le ore aggiuntive devono essere riferite prevalentemente ad attivitá di insegna¬mento; eventuali eccezioni devono essere indicate e motivate contestualmente alla richiesta di assegnazione. Il limite massimo di assegnazione di ore aggiuntive ammonta a 4 ore medie settimanali.
4. Le ore straordinarie per il personale docente sono liquidate al termine del periodo di attivitá didattica, dopo verifica e conferma della completa prestazione del monte ore annuale da parte dell’insegnante. Le ore aggiuntive sono liquidate mensilmente, con riserva di compensazione retroattiva in caso non completa prestazione del monte ore annuale. Le ore straordi¬narie per attivitá di esame eccedenti il limite delle 38 ore nonché le ore per esami di maestro professionale e per il conseguimento del distintivo di merito per musicisti sono liquidate dietro richiesta una volta terminate le rispettive attivitá.
5. I relativi fondi per la spesa delle ore straordinarie di Euro 1.080.000 sono disponibili sui capitoli 04126.15 e 04126.02 del piano di gestione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 ed a quelli corrispondenti per l’anno 2016.
6. I relativi fondi per la spesa delle ore aggiuntive di Euro 765.000 sono disponibili sui capitoli 04126.00 e 04126.02 piano di gestione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 ed a quelli corrispondenti per l’anno 2016.