Criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù
I presenti criteri valgono per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”, e successive modifiche.
I valori sotto indicati si basano sul principio dell’ordinarietà, come teorizzato nella disciplina dell’estimo. In situazioni particolari, con motivazioni fondate, sono ammissibili aggiustamenti.
In ogni caso l’indennità prevista per l’imposizione di servitù non può mai essere superiore a quella che sarebbe l’indennità di esproprio determinata per lo stesso oggetto.