3.1 Gli aiuti possono essere concessi in parziale compensazione delle perdite dovute alle fitopatie riportate in seguito:
a) Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), la cui lotta obbligatoria è stabilita con delibera della Giunta Provinciale del 14 marzo 2005, n. 746, „Misure fitosanitarie per la lotta al Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 aprile 2005, n. 14;
b) Vaiolatura delle drupacee (Sharka), la cui lotta obbligatoria é stabilita dal Decreto ministeriale del 28 luglio 2009, „Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 ottobre 2009, n. 235;
c) Flavescenza dorata della vite (Grapevine Flavescence doreè), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 19 febbraio 2001, n. 469, „Approvazione del programma per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite” (Grapevine Flavescence doreè), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 marzo 2001, n. 11;
d) Giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 24 settembre 2007, n. 3160, „Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi delle drupacee”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2007, n. 43;
e) Scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma), la cui lotta obbligatoria é stabilita con delibera della Giunta provinciale del 29 maggio 2006, n. 1855, „Misure fitosanitarie contro la malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma)”, modificata con decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2, “Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 agosto 2011, n. 34.
3.2 Gli aiuti non possono riferirsi a fitopatie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure per il controllo.
3.3 Gli aiuti non devono riferirsi a misure per la quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.