1. Il servizio mensa per anziani può essere gestito direttamente da un ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, oppure dallo stesso affidato a terzi, ossia enti pubblici o privati, associazioni ovvero cooperative senza scopo di lucro. L’assegnazione del servizio a terzi avviene mediante la stipula di una convenzione.
2. Se il servizio non viene offerto direttamente da un ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente, le condizioni per la gestione del servizio stesso devono essere esplicitamente indicate nella convenzione di cui al comma 1. La convenzione deve contenere:
a) i criteri e le modalità di ammissione e di esclusione dell’utente dal servizio;
b) la determinazione delle modalità e delle competenze relative alla rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono l’applicazione di una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
c) le modalità di determinazione dei costi onnicomprensivi nonché della tariffa massima per un pasto completo;
d) le modalità di emissione delle fatture agli utenti e alle relative famiglie tenuti alla compartecipazione tariffaria;
e) le modalità di pagamento del costo del servizio da parte degli enti gestori dei servizi sociali territorialmente competenti ai gestori del servizio mensa.
3. L’utente del servizio mensa deve essere in possesso di un’apposita tessera personale emessa dal gestore del servizio mensa, che autorizza alla frequenza di tutte le mense per anziani presenti sul territorio provinciale.
4. ll gestore del servizio mensa garantisce in ogni caso il rispetto delle normative vigenti relative alla preparazione, alla produzione e alla somministrazione dei pasti, nonché il rispetto delle fondamentali linee guida per una alimentazione sana e, se necessario, dietetica.