1. Per le attività istituzionali delle sopraccitate organizzazioni e istituzioni possono essere concessi contributi fino al 50 per cento delle spese ammesse. Sono ammesse le seguenti spese:
a) spese correnti di gestione: affitto, assicurazione;
b) spese per il personale delle federazioni: stipendi e contributi previdenziali nonché spese per la forma¬zione del personale;
c) spese per l’organizzazione e la partecipazione dei soci alle riunioni del direttivo e alle assemblee plenarie annuali delle organizzazioni e istituzioni:
1) spese per l’affitto e per l’allestimento della sala (attrezzature tecniche);
2) spese di viaggio e alloggio per i membri del consiglio direttivo;
d) spese per la consulenza e assistenza a emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero nonché alle lavoratrici e ai lavoratori frontalieri riguardo a que¬stioni di previdenza ed altre questioni rilevanti ai sensi della legge provinciale:
1) onorari, spese di viaggio, vitto e alloggio di relatori e relatrici;
2) affitto della sala, allestimento e attrezzature tecniche;
e) spese per iniziative formative ed informative su temi inerenti alle finalità previste dalla legge provinciale:
1) spese di viaggio, vitto e alloggio;
2) quota d’iscrizione, affitto, attrezzature tecniche, onorari di relatori e relatrici;
f) spese per visite dei membri del consiglio direttivo ad organizzazioni e istituzioni analoghe: spese di viaggio e di alloggio dei membri del consiglio direttivo;
g) spese per incontri in provincia di Bol-zano tra emigrate ed emigrati sudtirolesi all’estero: spese di affitto e spese di viaggio dei membri delle organizzazioni e istituzioni che organizzano l’iniziativa;
h) spese per corsi di apprendimento delle lingue provinciali, purché organizzati esclusivamente per le persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle organizzazioni e istituzioni succitate: quota di iscrizione, onorari di relatori e relatrici e di chi dirige il corso, spese per materiale didattico, spese di viaggio e alloggio;
i) spese per soggiorni settimanali in provincia di Bolzano di famiglie, giovani ed anziani:
1) spese di viaggio, vitto e alloggio di una persona accompagnatrice;
2) spese per visite guidate, biglietti d’ingresso e viaggi nel territorio altoatesino;
j) spese per la pubblicazione di riviste, e per attività d’informazione: redazione, stampa e spedizione di periodici e di materiale informativo rilevanti ai sensi della legge provinciale;
k) spese di organizzazione (materiale di cancelleria, spese postali, telefoniche e altre) nella misura forfettaria del 2 per cento delle spese ammesse di cui al presente articolo.
2. Contributi per incontri conviviali, feste e gite fino al 10 per cento delle spese ammesse. Sono ammesse le seguenti spese:
a) affitto, allestimento della sala e attrezzature tecniche;
b) onorari per esibizioni musicali e altro;
c) viaggio;
d) biglietti di ingresso;
e) visite guidate.
3. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i contributi verranno ridotti in proporzione. Alle federazioni si possono applicare riduzioni minori rispetto alle altre organizzazioni e istituzioni.