Si può usufruire del bonus energia di cui ai punti successivi un’unica volta nell’ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio; il bonus non è cumulabile con i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale), e successive modifiche, indipendentemente dalla data di utilizzo dei diritti edificatori.
Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.
Nel caso di un maso chiuso si può usufruire del bonus energia un’unica volta.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all’interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all’adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.
La cubatura aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la stessa destinazione d’uso di quella utilizzata come base di calcolo. L’utilizzo della cubatura aggiuntiva quale abitazione è ammissibile se compatibile con la destinazione d’uso della zona.
Le nuove unità abitative realizzate grazie alla cubatura aggiuntiva ottenuta usufruendo del bonus energia nel quadro di un intervento di riqualificazione energetica sono soggette all’obbligo del convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale, anche nel caso in cui l’abitazione sia suddivisa in tempi successivi. Qualora un’abitazione già convenzionata sia ampliata, alla parte ampliata si applicano le stesse prescrizioni vigenti per l’abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale.
Nella concessione edilizia ovvero nel titolo abilitativo edilizio è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia. Le concessioni edilizie ovvero i titoli abilitativi edilizi che fanno riferimento a un bonus energia devono essere registrati presso il Comune competente in un apposito elenco.
Fatte salve le precisazioni contenute in questa delibera, si applicano le definizioni di cui al punto 2 della delibera della Giunta provinciale 4 marzo 2013, n. 362, e successive modifiche.
Per “cubatura” ai sensi della presente delibera si intende la cubatura fuori terra.
I bonus energia previsti ai successivi punti da 2 a 5 non sono tra loro cumulabili.