2.1. Fatte salve le disposizioni di cui al Capo I, le seguenti prescrizioni disciplinano l’utilizzo di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a edifici pubblici e privati, parchi e giardini, campi sportivi, aree ricreative, plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, parchi gioco per l’infanzia o in aree situate in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura o adiacenti a strade o strade pedonali nei centri edificati, nonché a piste ciclabili e a itinerari ciclopedonali, purché siano inseriti nel piano urbanistico comunale.
2.2. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso esclusivamente tra le ore 19:00 e le ore 07:00. I Comuni possono stabilire disposizioni più restrittive rispetto alla fascia oraria di cui sopra.
2.3. Al fine di evitare la deriva dei prodotti fitosanitari verso le zone di cui al punto 2.1 e di prevenire possibili effetti negativi sulla salute umana, gli utilizzatori di prodotti fitosanitari deve seguire le prescrizioni riportate sull’etichetta del prodotto utilizzato e:
a) assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell’area trattata e, all’occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento;
b) adattare il trattamento all’area di destinazione attraverso una regolazione appropriata delle attrezzature, in particolare del volume, della direzione e della velocità del getto d’aria.
2.4. La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva verso le zone di cui al punto 2.1.
2.5. In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.
2.6. Ai fini delle prescrizioni di cui a questo capo per “distanza di sicurezza” si intende la distanza tra il confine dell’appezzamento delle zone di cui al punto 2.1 verso l’interno dell’appezzamento, che è necessario mantenere quando si effettua la distribuzione per mezzo di una delle misure di contenimento della deriva di cui ai punti successivi.
2.7. Nelle colture arboree i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti – a una distanza di sicurezza di almeno 5 metri – esclusivamente verso l’interno dell’appezzamento e durante la distribuzione deve essere adottata una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
b) utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva a iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
c) in vigneti: utilizzo di atomizzatori muniti di ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
d) utilizzo di atomizzatori con ventola spenta;
e) utilizzo di una lancia a mano.
Ad una distanza di sicurezza da 5 a 10 metri la distribuzione di prodotti fitosanitari può essere effettuata su entrambi i lati, purché vengano applicate le suddette misure antideriva.
2.8. Nel caso di mancata applicazione delle misure antideriva di cui al punto 2.7, la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture arboree può avvenire entro una distanza di sicurezza di 10 metri esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento.
2.9. Nelle colture arboree i diserbanti devono essere distribuiti mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 3 metri dal confine dell’appezzamento e utilizzando ugelli antideriva o una campana antideriva.
2.10. Nelle colture erbacee si possono distribuire prodotti fitosanitari entro una distanza di sicurezza di almeno di 1,5 metri dalle zone di cui al punto 2.1, purché durante la distribuzione sia adottata una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
b) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;
c) utilizzo di una lancia a mano indirizzata verso l’interno dell’appezzamento.
2.11. In casi motivati i Comuni territorialmente competenti possono definire ulteriori misure antideriva ai sensi dei punti 2.7 e 2.10.
2.12. Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza di cui al punto 2.6 nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel.