3.1. Sono ammessi solo i progetti, che riguardano gli ambiti di cui all’art. 4, co. 2 della legge provinciale del 19 novembre 2012, n. 19.
3.2. La durata dei progetti è di 12 mesi.
3.3. I progetti dovranno prevedere per ciascun volontario o volontaria un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali ovvero con un monte ore annuo di minimo 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i giovani o le giovani dovranno essere comunque impiegati per almeno 12 ore settimanali da articolare su almeno 4 giorni.
3.4. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie, nemmeno in relazione alla copertura della formazione, al conseguimento di titoli o altri benefici.
3.5. Se i progetti prevedono vitto e alloggio ovvero solo il vitto, le spese sono a carico del promotore.
3.6. I progetti devono comprendere indicazioni circa la formazione dei volontari e delle volontarie.