1. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione da parte dei volontari e delle volontarie e la loro selezione:
1.1. I giovani e le giovani interessati/e, che hanno i requisiti di cui all’art. 8 del Decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2014, n. 16, presentano la domanda di partecipazione direttamente al promotore. Un apposito modello viene messo a disposizione dall’Ufficio Affari del gabinetto e pubblicato sul sito della Provincia (http://www.provincia.bz.it/serviziocivile/default.asp).
1.2. La selezione dei giovani e delle giovani avviene da parte del promotore, in base alle esigenze determinate dal progetto. I promotori possono applicare per la redazione della graduatoria criteri propri.
2.1. Possono presentare progetti i promotori, che possiedono i requisiti ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale del 19 novembre 2012, n. 19.
2.2. La domanda per la presentazione dei progetti deve essere consegnata entro mercoledì, 20 agosto 2014 presso l’Ufficio Affari del gabinetto, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
2.3. La domanda deve corrispondere al modello predisposto (allegato 1), che è pubblicato sul sito della Provincia http://www.provincia.bz.it/serviziocivile/default.asp e deve essere sottoscritta dal/la legale rappresentante del promotore richiedente.
3.1. Sono ammessi solo i progetti, che riguardano gli ambiti di cui all’art. 4, co. 2 della legge provinciale del 19 novembre 2012, n. 19.
3.2. La durata dei progetti è di 12 mesi.
3.3. I progetti dovranno prevedere per ciascun volontario o volontaria un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali ovvero con un monte ore annuo di minimo 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i giovani o le giovani dovranno essere comunque impiegati per almeno 12 ore settimanali da articolare su almeno 4 giorni.
3.4. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie, nemmeno in relazione alla copertura della formazione, al conseguimento di titoli o altri benefici.
3.5. Se i progetti prevedono vitto e alloggio ovvero solo il vitto, le spese sono a carico del promotore.
3.6. I progetti devono comprendere indicazioni circa la formazione dei volontari e delle volontarie.
4.1. L’Ufficio provinciale competente valuta i progetti in base ai criteri ai sensi dell’allegato 2 di questo bando. Al termine del procedimento di valutazione in base ai punteggi ottenuti è costituita una graduatoria dei progetti. Vengono finanziati i progetti che raggiungono almeno 42 punti sugli 80 assegnabili. Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del Decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2014, n. 16 in caso di superamento del numero di posti disponibili il numero di volontari e volontarie da assegnare a ciascun progetto viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto.
Allegato 1
Allegato 2