Il personale in possesso di adeguata formazione professionale è esonerato dalla formazione iniziale, mentre è suggerito l’aggiornamento professionale continuo.
Come formazione professionale vengono in ogni caso riconosciuti i seguenti titoli di studio e profili professionali:
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Laurea in medicina veterinaria;
- Laurea in biologia;
- Laurea in scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana;
- Laurea in alimentazione e ambiente,
- Laurea in biotecnologie;
- Laurea in chimica;
- Laurea in farmacia;
- Lauree in scienze e tecnologie agrarie ed agroalimentari;
- Laurea in scienze e tecnologie agrozootecniche ovvero le corrispondenti lauree dal vecchio ordinamento di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero le corrispondenti lauree di primo livello di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ed al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, ovvero i titoli di studio per legge equipollenti a quelli indicati nonché l’iscrizione nell’albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
- Laurea nei settori delle scienze agrarie e forestali;
- Diploma di maestro o di lavorante quale panettiere/panettiera, pasticciere/ pasticciera, macellaio/macellaia, produttore/produttrice di gelato, cuoco/cuoca, cameriere/ cameriera, commesso/ commessa, magazziniere/ magazziniera, droghista, assistente al laboratorio, assistente farmaceutico e commerciale,
- diploma di scuola alberghiera;
- diploma di scuola superiore per l’agricoltura;
- diploma di scuola professionale per l’agricoltura, l’economia domestica e agroalimentare o di scuola professionale per panificatori e pasticceri, cuochi e camerieri;
- Operatore/operatrice nell’industria alimentare;
- Operatore/operatrice in tecnologia alimentare;
- Operatore/operatrice agroalimentare;
- Tecnico/Tecnica della trasformazione agroalimentare;
- Casaro/Casara (addetto/addetta alla lavorazione del latte);
- Tutte le persone che devono possedere i requisiti per svolgere un’attività ai sensi della legge provinciale nr. 7/2008 (“Disciplina dell’agriturismo”), della legge provinciale n. 58/1988 (“Norme in materia di esercizi pubblici”), della legge provinciale n. 1/2008 (Ordinamento dell’artigianato) o della legge provinciale n. 7/2000 (“Nuovo Ordinamento del commercio”) e per le quali è già prescritta per legge una formazione minima;
- Diploma di una scuola professionale per il commercio.
La formazione equipollente, ai sensi della presente deliberazione, già acquisita, anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta.