1. Il rendiconto è composto da:
a) la domanda di liquidazione del contributo;
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, fino all’importo del contributo concesso. Dall’elenco devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa;
c) una dichiarazione sostitutiva del/della legale rappresentante dell’ente che attesti:
1) che le predette spese sono state sostenute;
2) l’avvenuto svolgimento dell’attività ammessa a contributo;
3) che tutti i documenti originali di spesa sono in possesso dell’ente;
d) una relazione sulle attività svolte.
2. Il rendiconto deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo al provvedimento di concessione del contributo o di imputazione della spesa, se diverso.
3. Tutti i documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e quietanzati;
b) essere emessi a nome dell’ente beneficiario del contributo;
c) riferirsi strettamente al programma di attività a cui si riferisce la domanda di contributo.
4. I documenti di spesa devono essere emessi nell’anno di concessione del contributo o riferirsi a tale anno. Se è stata prevista un’attività su più anni, i documenti devono essere emessi nell’anno di imputazione della relativa spesa.
5. I documenti di spesa per progetti o iniziative che, per motivi non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo e indipendenti dalla volontà dell’ente richiedente, non si concludono entro l’anno solare di riferimento, possono essere emessi nell’anno seguente, previa comunicazione debitamente motivata dello slittamento dell’iniziativa o del progetto. In tali casi è comunque necessario motivare anche in sede di rendiconto l’avvenuto rinvio del termine dell’iniziativa o del progetto.