1. La gestione può essere affidata in via diretta nei seguenti casi:
a) quando nel bacino d’utenza dell’impianto ovvero nel comune o nella frazione in cui esso è ubicato è presente un solo soggetto che promuova le discipline sportive praticabili presso l’impianto;
b) quando le società, le associazioni e le cooperative sportive operanti sul territorio di riferimento dell’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo e promuovono le discipline sportive praticabili presso l’impianto;
c) quando la gestione viene affidata all’azienda speciale o alla società inhouse dell’ente proprietario dell’impianto.
2. Gli enti pubblici territoriali proprietari di impianti sportivi privi di rilevanza economica possono affidare la gestione degli stessi a soggetti in possesso di idonei requisiti, individuati con procedure di pubblica selezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e pubblicità;
b) offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell’impianto, quali:
1) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento;
2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;
3) convenienza economica, sulla base dell’ indicazione, da parte dell’ente, del canone minimo che si intende percepire;
4) tariffe o prezzi d’accesso a carico degli utenti o ribasso sulle tariffe o sui prezzi eventualmente predeterminati dall’ente proprietario dell’impianto;
5) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
6) numero dei tesserati o iscritti del soggetto richiedente, interessati allo svolgimento di attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione;
7) utilizzo potenziale dell’impianto per attività proprie;
8) qualità dell’offerta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto sportivo e della sua migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
9) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
10) qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
11) eventuali migliorie finalizzate all’efficienza e alla funzionalità dell’impianto;
12) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.
3. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera b).
4. Le modalità di affidamento in oggetto non si applicano agli impianti sportivi scolastici delle scuole primarie, medie, superiori e professionali, il cui utilizzo extrascolastico è regolato dal decreto del presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche.