Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di prelazione su beni culturali
1. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Beni culturali trasmette settimanalmente agli enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene e ai componenti della Giunta provinciale, tramite la Segreteria della Giunta stessa, un elenco descrittivo delle denunce di trasferimento pervenute.
2. Nei casi in cui la Giunta provinciale intenda esercitare il diritto di prelazione, la Segreteria ne informa sollecitamente le Ripartizioni provinciali Beni culturali e Amministrazione del patrimonio. La Ripartizione Beni culturali trasmette copia della denuncia e dell’atto di trasferimento del bene agli Uffici provinciali Patrimonio ed Estimo. Le Assessore e gli Assessori competenti in materia di beni culturali e patrimonio sottopongono quindi all’esame della Giunta provinciale la proposta formale sull’esercizio del diritto di prelazione entro 40 giorni dalla ricezione della denuncia.
3. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della Giunta provinciale, l’Ufficio provinciale Affari istituzionali provvede alla notifica della deliberazione all’alienante e all’acquirente.
4. Se uno degli enti territoriali interessati decide di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, lo stesso presenta una proposta di prelazione alla Ripartizione provinciale Beni culturali entro 20 giorni dalla ricezione della denuncia. Presupposto per l’esercizio della prelazione da parte dell’ente territoriale è che la Giunta provinciale non sia a sua volta interessata ad esercitare tale diritto.
5. Il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali informa gli interessati che la Provincia e gli enti territoriali di cui al punto 1 rinunciano all’esercizio del diritto di prelazione e che nulla osta alla intavolazione del titolo di trasferimento del bene se:
a) entro 20 giorni dalla prima seduta della Giunta provinciale successiva alla trasmissione dell’elenco di cui al punto 1, la Ripartizione Beni culturali non riceve alcuna comunicazione sull’intenzione di esercitare il diritto di prelazione da parte della Giunta stessa e
b) gli enti territoriali interessati non presentano una proposta di prelazione alla Ripartizione Beni culturali nel termine di cui al punto 4.