(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 1/bis, 1/ter, 1/quater e 1/quinquies:
“Art. 1/bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.
Art. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)
1. Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all’articolo 1-bis.
2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a:
- 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
- 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.
Art. 1/quater (Comunicazione inizio lavori per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.
Art. 1/quinquies (Flusso di informazioni)
1. Con frequenza bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all’Agenzia provinciale per l’ambiente le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.”