(1) Con la presente legge vengono riordinate e aggiornate le spese di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, nonché le relative procedure amministrative e contabili.
(1) I/Le componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale hanno a propria disposizione un fondo per le spese di rappresentanza.
(1) Le spese di rappresentanza sono le spese finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell'istituzione rappresentata dai singoli/dalle singole titolari della funzione. Esse sono:
(2) Per le spese di rappresentanza derivanti dall'attuazione di programmi o iniziative previsti nei capitoli di bilancio delle rispettive istituzioni, la disciplina di cui al comma 1 non trova applicazione.
(1) Le spese sono pagate dalla rispettiva istituzione oppure anticipate dal/dalla titolare della funzione e rimborsate dalla rispettiva istituzione, qualora comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazione del beneficiario/della beneficiaria, o comunque a norma di legge.
(1) Anche le spese di rappresentanza effettuate dai singoli gruppi consiliari vanno gestite secondo le disposizioni della presente legge.
(1) L'ammontare dei relativi fondi viene stanziato annualmente con il bilancio della Provincia ovvero del Consiglio provinciale.
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 01105, 06100, 06105, 06110, 09100, 12105, 13100, 19105 e 25105 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogati dall’articolo 8.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per il Consiglio provinciale provvede quest’ultimo con il proprio bilancio.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e l'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, ferme restando le spese e le procedure disposte in base agli stessi, sono abrogati con pari data.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.