1. Il Centro svolge e coordina, per conto della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, attività di ricerca, sperimentazione, innovazione, anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e forestale, agroalimentare e botanico e in tutti i settori connessi. A tal fine il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. In particolare, esso svolge i seguenti compiti:
a) ricerca e sviluppo, sperimentazione, innovazione, anche tecnica, pareri e diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico e in tutti i settori connessi;
b) ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria, anche con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, nel rispetto della normativa statale in materia;
c) analisi e ricerche biologiche, chimiche e fitopatologiche di interesse agrario, forestale o agroalimentare;
d) innovazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze scientifiche per incrementare qualitativamente e quantitativamente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nel settore agrario e forestale, nelle scienze alimentari, nel settore botanico e in tutti i settori connessi; a tal fine il Centro può adottare provvedimenti per la valorizzazione economica dei risultati, sviluppare e gestire parchi scientifici e tecnologici, attuare programmi per la promozione dell’innovazione, prestare servizi di consulenza e mettere a disposizione spazi per uffici, laboratori, produzioni pilota, workshop, seminari e per uso collettivo;
e) effettuazione di lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi, dietro rimborso delle relative spese fissate sulla base degli elementi di costo;
f) gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a scopi didattici in generale, nonché a fini turistici, con le connesse attività di promozione dell’Alto Adige;
g) piscicoltura ai fini della ricerca, conservazione e riproduzione di specie ittiche autoctone dell’Alto Adige.
2. Il Centro gestisce ed amministra l’azienda agricola Laimburg e i terreni agricoli e forestali di proprietà della Provincia.
3. Per raggiungere i fini di cui al presente articolo, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività di cui al comma 1, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nelle attività di cui ai commi 1 e 2, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza, che possono essere attribuite al/alla Presidente d’onore, se nominato/nominata, le relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.