1. Ammesse al finanziamento sono progetti, iniziative, manifestazioni e misure volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 e dall’articolo 15 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005. In particolare:
a) formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e delle lavoratrici e misure atte a raggiungere la loro parità;
b) esprimere parere preventivo, su richiesta del Direttore Generale, sugli atti d’interesse generale riguardanti il personale come ad es. le politiche, il regolamento e la gestione del personale sia sotto il profilo della promozione e realizzazione delle pari opportunità che della pari dignità delle persone, secondo la normativa vigente;
c) formulare proposte in ordine a criteri e modalità per i seguenti ambiti: accesso al lavoro, progressione lavorativa, figure professionali, attribuzione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari d lavoro del personale, orari di apertura al pubblico, provvedimenti per la conciliazione famiglia e lavoro e per altre sfere rilevanti per la condizione delle donne;
d) promuovere iniziative volte a dare attuazione alle risoluzioni e direttive della UE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di rapporti corretti;
e) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione sul posto di lavoro diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
f) collaborare con il comitato tecnico per la formazione professionale per la programma-zione e l’aggiornamento del per-sonale nei Comprensori sanitari;
g) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare le condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda sanitaria;
h) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall’amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
i) relazionare almeno una volta all’anno al “Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la condizione femminile”, all’Amministrazione del Comprensorio sanitario, all’Assessorato alla sanità ed alle Organizzazioni sindacali sulle proprie attività e programmi, sulle condizioni oggettive in cui si trovano i lavoratori e le lavoratrici e sulla valutazione di cui alla lettera h);
j) pubblicizzare periodicamente tra le lavoratori e lavoratrici dell’Azienda sanitaria il lavoro svolto ed i risultati ottenuti;
k) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o normative derivanti da accordi sindacali.