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1. Di istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale interno dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, coordinato dal Servizio di prevenzione e protezione centrale nella Ripartizione Personale della Provincia, per elaborare i contenuti dei corsi di formazione di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province autonome del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
2. I dirigenti preposti al personale che fa parte del succitato gruppo di lavoro devono concedere a tale personale il tempo necessario per l’elaborazione dei corsi di formazione, in accordo con il Servizio di prevenzione e protezione centrale.
3. Le risorse necessarie per elaborare i corsi di formazione sono messe a disposizione del Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale, secondo le disposizioni della Giunta provinciale.
4. Di adottare le modalità per la definizione e lo svolgimento della formazione secondo le indicazioni proposte dal “Tavolo tecnico dei Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione delle Regioni e delle Province autonome”.
5. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale della Provincia è autorizzato a collaborare con associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, che vogliono aderire a questo progetto di formazione.
6. Di consentire l’utilizzo dell’e-Learning con la propria piattaforma didattica provinciale Copernicus come progetto formativo sperimentale di interesse provinciale ai sensi dell’Accordo 21.12.2011, per la formazione specifica dei lavoratori e tutta la formazione dei preposti per le aziende pubbliche e private della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base del progetto formativo elaborato dai gruppi di lavoro di cui sopra.
7. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado vengono formati con gli stessi argomenti contenuti nella formazione prevista per i preposti, di cui agli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
8. Nell’Amministrazione provinciale sono individuati come “preposti” ai sensi della normativa in materia della sicurezza sul lavoro le coordinatrici ed i coordinatori, le direttrici ed i direttori d’Ufficio, che non ricoprono il ruolo “Datore di lavoro” o che non sono stati individuati come “Dirigenti”.
9. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, individuano i preposti ai fini della sicurezza sul lavoro, tra il personale su cui incombe l’obbligo della sorveglianza di altro personale.
10. I due corsi di formazione e-Learning “Lavorare al videoterminale” e “Il rischio chimico” per i dipendenti provinciali ed il personale delle scuole di ogni ordine e grado, elaborati dal Servizio di prevenzione e protezione centrale prima della pubblicazione dell’Accordo 21.12.2011 e conclusi entro l’11.01.2013, sono riconosciuti come formazione specifica ai sensi del succitato Accordo, solo in relazione agli specifici argomenti trattati.
11. La formazione generale di 4 ore per le lavoratrici ed i lavoratori inizierà nel mese di gennaio 2013.
La formazione specifica inizierà a seguito del completamento della redazione dei moduli formativi relativi ai rischi specifici.
12. Nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole di ogni ordine e grado la denominazione “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” è tradotta con il termine “Leiter bzw. Leiterin des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Verantwortliche Arbeitsschutzfachkraft”.
Il termine “Addetta e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione” è tradotto con il termine “Beauftragte bzw. Beauftragter des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Arbeitsschutzbeauftragte bzw. Arbeitsschutzbeauftragter”.
13. L’applicazione della presente deliberazione è obbligatoria per la formazione del personale dipendente in tutti i settori dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado. Per la formazione degli studenti equiparati a lavoratori, l’applicazione della presente deliberazione è facoltativa; i competenti organi individuano il metodo formativo adeguato alle Istituzioni scolastiche.
Alle altre aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, è consentito applicare quanto previsto nella presente deliberazione o in alternativa regolamentare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori con proprie disposizioni, ai sensi degli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
14. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale è individuato come soggetto formatore ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 4, per la formazione di base e di aggiornamento degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado.
15. La verifica finale dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro di cui agli accordi della Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni – Province Autonome del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012, può essere eseguita tramite quiz e/o colloquio, indipendentemente dalle modalità di trasmissione dei contenuti formativi, in forma di lezione frontale o tramite e-learning.
16. La verifica finale deve essere eseguita in presenza del diretto preposto o del Datore di lavoro o del Responsabile o Addetto al Servizio di prevenzione e protezione o del docente incaricato. In alternativa alla verifica diretta da parte dei soggetti di cui sopra, il test finale può essere eseguito online tramite videoconferenza o Skype.
17. L’esecuzione e le modalità della verifica finale devono essere indicate nella documentazione del corso e nell’attestato di partecipazione. La verifica finale può anche essere documentata e conservata in forma digitale.