1. L’assistenza indiretta protesica concerne il rimborso, da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, delle seguenti prestazioni odontoiatriche fruite privatamente:
a) protesi mobile;
b) protesi fissa (corona o ponte);
c) apparecchio ortodontico mobile (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni);
d) apparecchio ortodontico fisso (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni).
2. Tale rimborso eccede i livelli essenziali di assistenza sanitaria resi dal Servizio sanitario nazionale.
3. Per la protesi mobile o fissa il rimborso si riferisce al singolo elemento. Quale elemento s’intende il dente mancante o da sostituirsi.
4. Per l’apparecchio ortodontico mobile o fisso il rimborso si riferisce all’apparecchio completo.
5. Per quanto riguarda le definizioni, rispettivamente, di “valore della situazione economica” (VSE) e di “dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP), utilizzate nel presente regolamento, si rimanda, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.