(1) La Ripartizione, nell'esercizio della vigilanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sugli organismi di controllo, verifica periodicamente i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, comma 2, e seguenti, e il rispetto del piano-tipo di controllo predisposto dagli organismi stessi.
(2) Nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo i funzionari della Ripartizione eseguono sopralluoghi, anche senza preavviso, presso le aziende gestite dagli operatori soggetti al controllo dell'organismo all'uopo preposto. I sopralluoghi effettuati da funzionari provinciali incaricati avvengono su base annua e devono riguardare almeno il 5 per cento delle aziende.
(3) Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 2 i funzionari provinciali incaricati possono prelevare presso le aziende agricole campioni di prodotti e trasmetterli ai laboratori provinciali o ad altro laboratorio riconosciuto in conformità alle disposizioni della vigente legislazione. Inoltre possono essere sottoposti ad analisi campioni di terreno, foglie di piante e di quant'altro possa rivelarsi necessario per la vigilanza.
(4) I titolari delle aziende di cui ai commi 2 e 3 devono consentire ai funzionari provinciali incaricati delle ispezioni il libero accesso ai loro uffici ed impianti e ad ogni altra parte dell'azienda, devono fornire loro le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.
(5) I funzionari provinciali incaricati del sopralluogo, al termine del controllo, redigono apposito verbale attestante l'osservanza degli adempimenti prescritti o le inadempienze e le irregolarità riscontrate.