(1) I controlli previsti dall'articolo 9 del regolamento, nelle aziende condotte da operatori iscritti all'elenco, vengono eseguiti dagli organismi di controllo privati autorizzati dalla Giunta provinciale, a ciascuno dei quali il relativo provvedimento assegna un codice. Le modalità per la presentazione della richiesta di autorizzazione vengono fissate dalla Giunta provinciale. Il relativo provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
(2) Gli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale si intendono automaticamente autorizzati ai fini dello svolgimento della loro attività in provincia di Bolzano. Prima dell'inizio dell'attività sul territorio provinciale questi organismi di controllo devono tuttavia comunicare alla Ripartizione la loro sede, anche secondaria, ed utilizzare, nell'esercizio della loro attività, la modulistica predisposta dalla Ripartizione stessa.